RENTRI - Corrias Ignazio

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di Ignazio Corrias

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Consulenza Ambientale e Smaltimento Rifiuti
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BASE NORMATIVA

  • D.Lgs. 152/2006 (art. 188-bis):
Istituisce il sistema di tracciabilità elettronica.
  • DM 4 aprile 2023, n. 59:
Regolamento attuativo che ndisciplina dettagliatamente il RENTRI, i modelli digitali (registro e Formulario di identificazione del Rifiuto - FIR) e le modalità di iscrizione.
  • D.Lgs. 213/2002:
Apporta modifiche integrative e correttive al D.Lgs. 116/2020 e al D.Lgs. 152/2006.
  • Decreto Direttoriale 21 settembre 2023, n. 97:
Fornisce indicazioni specifiche per semplificare l'adesione e le scadenze.

R.E.N.T.Ri.
Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

ossia il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Tale norma introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il sistema è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
I dettagli regolamentari del RENTRI sono disciplinati dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 213/2022,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 213/2022, di seguito riportati:
  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  2. i produttori di rifiuti pericolosi
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Tra questi sono ricompresi:
    • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;

    • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;

    • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. con più di 10 dipendenti
Registri di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2025, tutte le aziende, iscritte o meno al R.E.N.T.Ri., dovranno utilizzare i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti. I vecchi modelli del registro, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.
Il servizio di stampa su supporto cartaceo del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico è disponibile sul portale R.E.N.T.Ri. senza alcuna registrazione o iscrizione. Il registro stampato va vidimato presso le Camere di Commercio.
Fino alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri. si utilizza il nuovo modello cartaceo vidimato presso le Camere di Commercio.
A partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri. si utilizza il nuovo modello digitale.
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Corrias rag. Ignazio
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